Studio Legale Avv. Anna Claudia Salluzzo
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Lo studio legale opera a Roma, in zona Torre Spaccata, adiacente la casilina, ed ha oltre 14 anni di esperienza ed attività nel Foro di Roma.
Si riceve anche a Catania in via Cagliari 11. Lo studio legale opera a Roma, in zona Torre Spaccata, adiacente la casilina, ed ha oltre 14 anni di esperienza ed attività nel Foro di Roma.
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facebook.comComodato ad uso abitativo, detenzione e non possesso ad usucapionem No usucapione se il bene si detiene sulla base di un rapporto di comodato e non vi è stata l'interversione del possesso. Ove ci si trovi di fronte a comodato di alloggio ad uso abitativo, il comodato costituisce una detenzione e non possiede quindi i requisiti per l'usucapione, tanto a favore del comodatario che dei suoi familiari . Il convivente che si opponga alla richiesta di risoluzione del comodato sostenendo di avere usucapito il bene, dovrà provare di averne cambiato il titolo di possesso - interversione del possesso, e non basta il mero potere di fatto sull’immobile. Spetta al giudice del rinvio verificare sulla base del materiale probatorio già acquisito. Corte di Cassazione, civile, sentenza 17 ottobre 2017, n. 24479
Dove proporre il giudizio per un figlio nato fuori dal matrimonio - DIMORA ABITUALE Uno dei problemi che si pone quando inizia un giudizio è quello di determinare il Tribunale competente. Una cosa che rammento spesso nel corso della mia attività è la necessità di agire velocemente ove, a seguito della fine di un rapporto di coppia, il bambino venisse portato in altra provincia o Regione. Il trascorrere del tempo radicherà nel nuovo luogo il centro di interesse del piccolo con difficoltà a vedere accolta una richiesta di rientro del bambino. Nel caso in esame la Corte si è posta il problema di determinare quale sia il Tribunale competente nel caso di un giudiizo volto a regolamentare i rapporti con un figlio nato fuori dal matrimonio. In tema di affidamento del figlio "naturale" ,oggi figlio nato fuori dal matrimonio, la competenza si radica nel luogo ove si trova la dimora abituale del minore nel momento in cui è stato proposto il ricorso. Non assume quindi rilievo la mera residenza anagrafica o eventuali trasferimenti contingenti o temporanei. Occorrerà quindi valutare se la nuova dimora sia divenuta l'effettiva e stabile centro d'interessi del minore ovvero si stia su un piano di verosimile precarietà o su un mero espediente per sottrarsi alla disciplina della competenza territoriale (così Cass. 4 dicembre 2012, n. 21750; in senso sostanzialmente conforme: Cass. 19 luglio 2013, n. 17746; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21285). Cassazione 23934 2017
Confermata in Cassazione revoca del mantenimento al figlio di 35 anni, e rigetto quindi del ricorso in Cassazione della madre che contestava la revoca avvenuta nella fase di appello. "L'obbligo del genitore separato o divorziato di concorrere al mantenimento del figlio (nella specie, di 35 anni) perdura finche' il genitore interessato non dia prova che il figlio sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente, senza averne pero' tratto utile profitto per sua colpa o per sua scelta (tra le tante, Cass. n. 1773/2012)." Corte di Cassazione, Sezione 6 1 civile - Ordinanza 25 settembre 2017, n. 22314
Se continua la convivenza NO SEPARAZIONE Il Tribunale di Como ha negato l'omologazione di una separazione ove i coniugi, pur chiedendo fosse dichiarata la loro separazione, avevano concordato che avrebbero continuato a convivere. Per il Tribunale non è possibile che i coniugi domandino al giudice di avallare la loro condizione di “separati in casa” poiché situazione non permessa dalla legislazione vigente e poiché, altrimenti, l’istituto della separazione consensuale potrebbe anche rischiare di servire per permettere accordi del tutto svincolati «da riferimenti oggettivi», e realizzare «operazioni elusive o accordi simulatori» con «finalità anche illecite». L’ordinamento non può permettere « soluzioni “ibride”» e permettere e legittimare un accordo «volto a preservare e legittimare la mera coabitazione una volta che sia cessata la comunione materiale e spirituale tra le parti». Nel caso concreto di cui alla sentenza, due coniugi hanno depositato ricorso per separazione all’autorità giudiziaria competente, per ottenere l’omologa di un accordo di separazione personale consensuale, poiché ritenevano venuti meno i presupposti di cui ad una rapporto coniugale, non provando «più reciprocamente sentimento né attrazione fisica», ma manifestando il desiderio di «proseguire una convivenza meramente formale». Per il Tribunale, gli ex coniugi hanno la facoltà di comportarsi e autodeterminarsi come meglio credono, tuttavia, l’autonomia privata non si può spingere al punto di «piegare gli istituti giuridici», sino a dare riconoscimento e tutela a situazioni che, non solo non sono previste dall’ordinamento, ma si pongono altresì in contrasto con i principi che ispirano la normativa in materia familiare. Tribunale di Como 6 giugno 2017 www.studiolegalesalluzzo.it
IL DIRITTO AD AVERE 2 GENITORI Padre condannato a risarcire i danni per mancato mantenimento oltre a quelli per la privazione del rapporto genitoriale Il Tribunale di Milano ha condannato un padre, che si era in toto disinteressato del figlio, affetto da una grave disabilità, al risarcimento patrimoniale alla madre, per gli anni di omesso mantenimento, oltre che al danno non patrimoniale per la privazione nel figlio della figura paterna, somma liquidata a favore del ragazzo ma tramite la madre, sua amministratrice. La mamma di suo figlio, affetto da una grave forma di paralisi cerebrale con tetraparesi spastica,, “ha provato integralmente di aver provveduto in via esclusiva al mantenimento del figlio dal momento della sua nascita senza alcun sostegno da parte del padre maturale dello stesso che ha permanentemente inadempiuto agli obblighi connessi al proprio status di genitore naturale.” E'stato condannato al pagamento di € 85.000,00, quale danno patrimoniale, per gli anni di omesso mantenimento ordinario oltre che per l'omessa partecipazione alle spese straordinarie affrontate dalla signora . Il Tribunale di Milano ha poi condannato il padre al danno non patrimoniale conseguente alla “ privazione della figura parentale paterna. La condotta paterna, caratterizzata dal rifiuto di ogni approccio e contatto con il figlio disabile e particolarmente odioso in quanto motivato proprio dalla sua disabilità, così come già accertato dal Tribunale di Lodi, configura un illecito e rappresenta certamente una perdita per il figlio che ha segnato la sua vita incidendo significativamente sulla sua delicata identità personale e che non può essere certamente compensata dalla presenza dell'altro genitore o dei parenti prossimi e nemmeno compensata dal sostegno economico.” Il danno è stato determinato nella misura di € 100.000,00. Tribunale Milano sez 10 Sentenza 13 marzo 2017, n. 2938 www.studiolegalesalluzzo.it
Confermato l'orientamento che nega mantenimento al coniuge se autosufficiente . Non più tenore di vita matrimoniale.
Il TRIBUNALE DI UDINE FA MARCIA INDIETRO PER L'ASSEGNO AL CONIUGE DIVORZIATO - TENORE DI VITA MATRIMONIALE Ecco la conferma di come la Giurisprudenza non dia certezze, e A poche settimane di distanza ci si trova con una sentenza del tutto contrastante con l'ultima della Suprema Corte (11504 dell’11 maggio 2017) che aveva sancito come con lo scioglimento del vincolo matrimoniale, venisse meno il dovere reciproco di assistenza morale e materiale di cui all’articolo 143 c.c. Di contrario avviso invece il Tribunale di Udine secondo il quale sul diritto del coniuge all’assegno divorzile, continua a “pesare” il tenore di vita matrimoniale. Nel caso in esame, un divorzio giudiziale, si è analizzato il diritto della moglie a percepire l’assegno. La donna riteneva spettargli per mancanza di redditi adeguati al proprio mantenimento. Detta richiesta è stata ritenuta fondata dal Tribunale, che ha condannato il marito a pagare all’ex, mille euro al mese. Si è quindi ritornato indietro a precedenti orientamenti della Suprema Corte (Cassazione 19339/16) per cui il tenore di vita è indice significativo nell’accertare il diritto all’assegno, all’esito di un procedimento a due fasi: verifica dell’esistenza in astratto del diritto – che sorge se i mezzi del richiedente non gli consentono di conservare il tenore di vita pregresso – e determinazione dell’importo, quantificato alla luce degli altri criteri di cui all’articolo 5 della legge 898/70. Tribunale di Udine - Sezione I -Sentenza 1 giugno 2017 www.studiolegalesalluzzo.it
ANNULLATO VERBALE - obbligo segnalare autovelox anche se montato a bordo auto della Polizia. L’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un’auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto. Ha così deciso il Giudice di pace di Reggio Emilia (Dott,ssa Daniela Bergami), con la sentenza 22 marzo 2017 n. 286, che ha ritenuto inapplicabile il decreto ministeriale, del 15 agosto 2007, emanato in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera b) del Dl 117/2007, sull’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada – che esclude l’obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell’apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell’auto di servizio. Il giuL’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada si applica anche alle rilevazioni effettuate in movimento, con un apparecchio montato a bordo di un’auto di servizio in grado di misurare anche la velocità di chi incrocia la pattuglia marciando in senso opposto. Ha così deciso il Giudice di pace di Reggio Emilia (Dott,ssa Daniela Bergami), con la sentenza 22 marzo 2017 n. 286, che ha ritenuto inapplicabile il decreto ministeriale, del 15 agosto 2007, emanato in attuazione dell’articolo 3 comma 1, lettera b) del Dl 117/2007, sull’obbligo di presegnalazione previsto dal Codice della strada – che esclude l’obbligo di presegnalazione in caso di controlli dinamici, nei quali peraltro viene sostanzialmente meno anche il requisito della visibilità dell’apparecchio, che normalmente è montato sul parabrezza dell’auto di servizio. Il giudice ha poi riscontrato l’assenza di immediata contestazione dell’infrazione da parte degli agenti. Il giudice ha posto a fondamenrto della sua decisione, la norma di rango superiore sulla presegnalazione e visibilità dei controlli, cioè al comma 6-bis. Dalla formulazione di detta norma non si ricava alcuna parte che legittimi l’esclusione disposta dal Dm. Poiché nel caso specifico mancava sul tratto stradale la segnalazione di preavviso, l’accertamento della velocità non poteva condurre ad una sanzione. Nessuna differenza, quindi, tra strumenti di rilevazione statici e dinamici, perché la segnalazione del campo di indagine (il tratto stradale) . Annuullata quindi la sanzione. sentenza 22 marzo 2017 n. 286 www.studiolegalesalluzzo.it
LA MOGLIE SEPARATA VUOLE TRASFERIRSI CON I FIGLI IN ALTRA CITTA’ - rigettata la richiesta ove insista, per il Tribunale di Ancona, si dovrà valutare un eventuale cambio di collocamento Il Tribunale di Ancona, con una bella pronuncia, sancisce il diritto e dovere alla bigenitorialità, conferma di un cambiamento di orientamento dentro i palazzi di giustizia. Una madre si è rivolta al Tribunale chiedendo di potere essere autorizzata a cambiare residenza e trasferirsi a 300 km di distanza con i figli per ragioni lavorative. Il ricorso è stato rigettato con una motivazione molto interessante- il Tribunale ha confermato l’equo valore che oggi si da alla presenza di entrambi le figure genitoriali :“....…...la signora può inseguire la sua realizzazione personale laddove le sembri opportuno, …...............ha ultimato la sua ultima attività lavorativa solo poco tempo fa) ella potrebbe trovare opportunità appetibili tanto quanto quelle rinvenute a (...) a meno che in realtà l'obbiettivo della signora sia un altro (e c'è il sospetto che lo sia) cioè quello di allontanare i figli dal padre in un momento importante per a loro crescita e il loro sviluppo e appropriarsene definitivamente, per poi inseguire i suoi sogni di realizzazione personale...................... Ed inoltre “un padre che si rende conto dell'importanza della presenza della madre per la crescita dei figli, e a tal fine si offre anche di provvedere al pagamento del canone di locazione allo scopo di venire incontro ai problemi economici della moglie, dimostra maggiore senso di responsabilità di una madre che è pronta a sacrificare l'interesse dei figli a crescere vicino al padre alle sue esigenze personali.” “…..anche se i minori sono ancora in tenera età, la figura del padre appare necessaria alla crescita dei minori quanto quella della madre, come ormai psicologi e neuropsichiatri e psicologi dell'età infantile riconoscono e, quanto agli impegni lavorativi del marito, a prescindere dalla considerazione che anche la signora, tenuto conto del lavoro altresì di quanto risulta dalla relazione investigativa, non sembra essere stata poi tanto presente accanto ai figli, comunque, se si tenesse conta solo del criterio della quantità di tempo da dedicare ai figli, se ne dovrebbe concludere che solo le casalinghe dovrebbero essere col locatarie dei figli minori. La verità è che non conta tanto la quantità quanto la qualità del tempo dedicato ai figli e allo stato non può negarsi che un padre che si rende conto dell'importanza della presenza della madre per la crescita dei figli, e a tal fine si offre anche di provvedere al pagamento del canone di locazione allo scopo di venire incontro ai problemi economici della moglie, dimostra maggiore senso di responsabilità di una madre che è pronta a sacrificare l'interesse dei figli a crescere vicino al padre alle sue esigenze personali. In ogni caso alle stato è certo che l'istanza proposta dalla (...) ove la stessa vi insista, presuppone comunque la risoluzione del problema di quale sia la migliore collocazione dei figli, fermo restando l'affido condiviso, e tale problema non può essere affrontato se non previa una consulenza tecnica che valuti la struttura di personalità dei genitori, le loro capacità genitoriali, la loro adeguatezza e suggerisca quale sia il miglior regime di collocamento e visita: allo stato trattasi quindi di istanza intempestiva. Quanto alle richieste avanzate dal dott. (...) le stesse saranno ovviamente accolte qualora la madre decida di perseverare nel suo progetto, ma allo stato appaiono premature (atteso che non è ancora iniziata l'istruttoria). P.Q.M. Rigetta l'istanza di autorizzare il trasferimento dei minori in (…) Rinvia la decisione sulle istanze paterne all'esito dell'istruttoria, salvo motivi sopravvenuti che richiedano il loro tempestivo esame.” Sicuramente questo provvedimento sarà oggetto di critica da parte delle donne che si trovano a dovere crescere da sole i figli non per loro ostacoli al marito ma per disinteresse da parte dello stesso all’essere presente e parte attiva nella vita dei figli. Esistono però ancora troppi genitori che usano i figli quale strumento di vendetta nei confronti dell’altro o che dimenticano il diritto dei figli ad avere accanto un madre e una madre.. Tribunale civile di Ancona – Ordinanza del 21 giugno 2017 n. 3358 www.studiolegalesalluzzo.it
LICENZIATO per avere navigato molto tempo in internet con il pc aziendale. Licenziabile, per la Cassazione con la sentenza n. 14862/2017, il dipendente che navighi eccessivamente con il pc ricevuto in dotazione dalla propria azienda. La Corte ha condiviso la sentenza della Corte d'appello secondo cui il lavoratore meritava la misura estrema del licenziamento per un utilizzo della dotazione aziendale per fini personali, e non sporadica o eccezionale ma, al contrario, sistematica, e ciò in considerazione delle 47 connessioni della durata di circa 45 ore e della rilevante entità dei volumi di traffico. In sede di appello il lavoratore ha eccepito che non gli era stato consegnato un prospetto che indicasse il corretto uso del pc. Eccezione bocciata poiché il corretto uso, secondo quanto detto in questa sent4enza, si deve intendere rapportato alle regole elementari del vivere comune. Questa sentenza ha sollevato un grande polverone, "Viene da pensare all'uso della macchina aziendale. E qui paradossalmente se venisse applicato il principio della Cassazione sarebbe meglio rifiutare il bene stesso perché il rischio di incappare in un uso smodato o distorto del bene stesso sarebbe dietro l'angolo. In definitiva il principio della Cassazione potrebbe essere compreso meglio se, a fronte di un comportamento del dipendente sbagliato, come l'utilizzo del pc per navigare su internet, ci fossero delle regole sul corretto utilizzo del singolo bene....." E' stato quindi confermato il licenziamento del lavoratore, condannato poi a pagare il costo del contributo unificato. Cassazione sentenza n. 14862/2017 www.studiolegalesalluzzo.it
INFILTRAZIONE DAL LASTRICO AD USO ESCLUSIVO. Chi paga i danni? Colgo l'occasione di un parere che mi è stato chiesto da un cliente per farne un post che possa servire a chi mi segue in questa pagina. Un mio assistito ha subito un grosso danno a seguito di un'infiltrazione proveniente dal piano superiore - una terrazza ad uso esclusivo. Il quesito che mi è stato posto è chi risponde di questi danni. Dopo contrastanti sentenze si è pronunciata la Cassazione, a sezioni unite, nella sentenza n. 9449/2016. La Suprema Corte ha sancito come la responsabilità per danni dal terrazzo lastrico, di proprietà o uso esclusivo, fa capo alternativamente al condominio, per avere trascurato i propri obblighi manutentivi relativi alla copertura dello stabile, o al proprietario o utilizzatore esclusivo, per violazione dei propri obblighi di custode, a norma dell’articolo 2051 del Codice civile. Secondo la sentenza citata, IL CONCORSO DI TALE RESPONSABILITA' VA DI NORMA RISOLTO secondo i criteri di cui all'articolo 1126 del Codice civile, se non dovesse provarsi quale reponsabile esclusivo il Condominio o il Proprietario,che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per UN TERZO A CARICO DEL PROPRIETARIO E O DI CHI HA IN USO ESCLUSIVO IL LASTRICO (o della terrazza) E PER I RESTANTI A CARICO DEL CONDOMINIO. www.studiolegalesalluzzo.it
L'EX CONVIVE= perde assegno L'instaurazione di una convivenza stabile fa perdere il diritto assegno di divorzio anche se il nuovo compagno della ex moglie è stato dichiarato fallito e difficilmente può fornire alla donna assistenza materiale. Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza n. 12879/17; depositata il 22 maggio