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IC Studio - Consulenza tributaria e del lavoro

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IC STUDIO CONTABILE E TRIBUTARIO - CONSULENZA DEL LAVORO - Studio professionale qualificato nel settore contabilità, diritto tributario e del lavoro.  IC STUDIO CONTABILE E TRIBUTARIO - CONSULENZA DEL LAVORO - Studio professionale qualificato nel settore contabilità, diritto tributario e del lavoro.

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Investimenti pubblicitari e credito d’imposta. L’agevolazione consiste in un “contributo sotto forma di credito d’imposta” così caratterizzato: - è pari al 75% (aumentato al 90% per le microimprese, le piccole e medie imprese) dell’incremento degli investimenti pubblicitari effettuati sui mezzi identificati dalla norma, rispetto all’anno precedente, ed a condizione che tale incremento sia almeno pari all’1%. Il credito d’imposta liquidato potrà tuttavia essere inferiore a quello domandato, qualora l’ammontare totale delle richieste superi quello delle risorse stanziate. Per il periodo di applicazione dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, gli investimenti premiati sono solo quelli effettuati sulla stampa, inclusa la versione on line. Gli investimenti pubblicitari agevolabili sono quelli effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata iscritta presso il competente Tribunale o presso il Registro degli operatori di comunicazione, e dotate della figura del direttore responsabile. Il quantum agevolabile è rappresentato dal costo di acquisto dello spazio pubblicitario al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione, ed ogni altra spese connessa o comunque funzionale all’investimento. L’effettività della spesa deve poi risultare da un’apposita attestazione rilasciata dai soggetti titolati al rilascio del visto di conformità, oppure da un revisore legale dei conti. Qualora poi il credito d’imposta sia superiore a 150.000 Euro, per fruire dello stesso occorre che l’impresa richiedente abbia esperito l’accertamento preventivo di regolarità presso la Banca dati nazionale antimafia del Ministero dell’Interno. Il credito d’imposta non è cumulabile con alcuna altra agevolazione nazionale o comunitaria avente per oggetto la medesima spesa; esso è poi utilizzabile in compensazione tramite Mod. F24. http://studiociraci.com

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MANOVRA 2018: pillola N. 1: il Bonus risparmio energetico. Si proroga al 31 dicembre 2018 la detrazione del 65% sulle spese per gli interventi sul risparmio energetico. La detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1° gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe energetica A. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe energetica A. La detrazione si applica nella misura del 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe energetica A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti o con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute all'acquisto e posa in opera di generatori d'aria calda a condensazione. La detrazione si applica nella misura del 65% anche alle spese documentate e rimaste a carico del contribuente per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) (allegato III D.M. 4 agosto 2011) pari almeno al 20%. La detrazione per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili passa dal 65% al 50% fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. La possibilità di cedere la detrazione viene estesa a tutti (non solo ai soggetti no tax area) e per tutte le tipologie di spesa (quindi, non più solo a quelle per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali) (art. 14, c. 2-ter e 2-sexies D.L. n. 63/2013). http://studiociraci.com

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GRAZIE A TUTTI PER I PRIMI 50 "MI PIACE". IL VOSTRO SUPPORTO E' ALLA BASE DELLE NOSTRE ATTIVITA'! GRAZIE ANCORA

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NUOVA ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE 2018 Con il D.L. n. 148/2017 entra in vigore la riapertura della rottamazione dei ruoli ovvero la cosiddetta rottamazione bis. Riguarderà i carichi affidati all’agente della riscossione dal 1 gennaio al 30 settembre 2017 (alla luce di ciò, entro il 31 marzo 2018, l’agente della riscossione dovrà comunicare ai contribuenti l’ammontare dai carichi definibili e precisamente i carichi affidati ma non notificati), ma consentirà altresì di rimettere in bonis anche i soggetti che non hanno pagato anche una sola delle prime due rate della precedente rottamazione, aventi scadenza, rispettivamente il 31 luglio e il 2 ottobre (il 30 settembre cadeva di sabato) i quali ad oggi sarebbero decaduti dal beneficio della definizione agevolata. Il decreto legge prevede infatti per tali contribuenti la rimessione in termini laddove versino le rate non pagate entro il 30 novembre prossimo. Questi soggetti potranno accedere nuovamente al beneficio versando le tre rate (cioè le prime due scadute e la terza di novembre) entro la predetta data. La rottamazione bis grazia anche gli esclusi (non ammessi) della prima edizione che avevano un piano di rateazione in corso ma non avevano “onorato” tutte le rate con scadenza fino al 31 dicembre 2016. Questi soggetti potranno beneficiare del nuovo provvedimento presentando entro il 31 dicembre 2017 una nuova istanza di adesione, utilizzando il modello di adesione predisposto dall’Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 ottobre 2017. Tali contribuenti, però, potranno accedere alla rottamazione-bis solo a condizione di pagare tutte le rate arretrate scadute e relative al precedente piano di rateazione, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2018. Una volta sanato il pregresso l’agente della riscossione comunicherà, entro il 31 luglio 2018, le somme dovute per la rottamazione bis. La domanda dovrà essere presentata dai soggetti interessati entro il 15 maggio 2018. Successivamente, entro il 30 giugno 2018, Agenzia delle Entrate–Riscossione comunicherà ai contribuenti gli importi dovuti ai fini della rottamazione bis i cui pagamenti potranno poi essere saldati in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2018 o in max 5 rate, con scadenza rispettivamente il 31 luglio, 30 settembre, 31 ottobre, 30 novembre 2018 e 28 febbraio 2019. https://studiociraci.com

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SPESE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. La L. 81/2017 ha introdotto nuove disposizioni relative alla deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di formazione e, a seguito di ciò il comma 5 dell’articolo 54 del Tuir prevede che "(...) Sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l'iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno." (fino al 2016, invece, le spese di formazione erano deducibili nel limite del 50% del costo sostenuto, dovendo far scontare la deducibilità limitata anche alle connesse spese di viaggio e soggiorno). Ma sorgono dei dubbi: 1. la gestione delle spese eccedenti il plafond di 10.000 euro. Qualora lo splafonamento sia riconducibile alle spese di viaggio, vitto e alloggio (ossia soggiorno), sostenute per la partecipazione all’evento, quale sarà il trattamento fiscale? - devono essere considerate indeducibili poiché eccedenti il limite di 10.000 euro; - possono essere ricondotte alla regola generale, divenendo allora deducibili per il 75% nel limite del 2% dei compensi. 2. modalità con le quali le nuove regole operano nei confronti degli studi associati. Il plafond va moltiplicato per il numero dei professionisti? Se così fosse, rileva comunque il tetto di 10.000 euro per ciascun professionista oppure, a questo punto, ciò che conta è che non venga superato il plafond globale dello studio, in modo tale che se, in presenza di due associati, uno spende zero e l’altro 20.000, non si verifica alcun splafonamento? Attendiamo lumi dall'Agenzia delle Entrate. http://studiociraci.com http://distacco-estero.it http://employees-in-italy.com

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Il ravvedimento operoso per la proroga “tardiva” della CEDOLARE SECCA Sappiamo come il contribuente persona fisica, per la locazione di fabbricati abitativi e delle relative pertinenze possa scegliere un regime di tassazione sostitutiva dell’Irpef e delle imposte di registro e bollo dovute sul contratto di locazione (c.d. regime della cedolare secca). Cosa succede in caso di omessa o tardiva presentazione della “proroga” del contratto di locazione in regime di “cedolare secca”? Lo chiarisce l'AdE nella risoluzione 115/E/2017. Al riguardo, la circolare 26/E/2011 aveva chiarito che, in generale, l’opzione per la cedolare secca in caso di proroga, anche tacita, del contratto, deve essere manifestata (con modello RLI) entro 30 giorni dal momento della proroga (articolo 17, comma 1, del Tur). L' art. 3, co. 3, D.lgs. 23/2011 - versione ad oggi vigente - dispone che: “La mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga del contratto NON comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione del contratto di locazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi. In caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla proroga, anche tacita, o alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l’opzione per l’applicazione della cedolare secca si applica la sanzione nella misura fissa pari a euro 100, ridotta a euro 50 se la comunicazione è presentata con ritardo non superiore a trenta giorni”. Pertanto, in caso di omessa o tardiva presentazione della comunicazione di “proroga” del contratto (effettuata oltre il termine di 30 giorni), il contribuente, se ha tenuto un comportamento “coerente” con la volontà di applicare la cedolare secca, non decade dal regime di favore ma è tenuto al versamento di una sanzione in misura “fissa”. Se la comunicazione della proroga e/o della risoluzione avviene con un ritardo: - non superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 50 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento. - superiore a 30 giorni, la sanzione base è pari a 100 euro, ridotta in base alle percentuali previste dall’articolo 13 del D.Lgs. 472/1997, a seconda di quando viene eseguito il ravvedimento. https://studiociraci.com https://distacco-estero.it https://employees-in-italy.com

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SE IL SOCIO NON UTILIZZA LE RITENUTE PUO' RITRASFERIRLE ALLA SOCIETA' L' art. 22, co. 1, del Tuir prevede che “le ritenute operate sui redditi delle società, associazioni e imprese indicate nell’art. 5 si scomputano, nella proporzione ivi stabilita, dalle imposte dovute dai singoli soci, associati o partecipanti”. L'AdE, con. circ. 56E/2009 ha ammesso che le ritenute subite dalla società/associazione, dopo essere state trasferite ai soci/associati, e da questi utilizzate per l’abbattimento del proprio debito Irpef, possano essere ritrasferite, per la residua parte, alla società/associazione per l’utilizzo in compensazione di quest’ultima, ma ciò è possibile solo al verificarsi di due condizioni: 1. l’esistenza di un preventivo assenso esplicito precedente l'utilizzo in compensazione (ed avente data certa) dei soci/associati: - generalizzato, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo maturate durante la vita della società/associazione, fino a revoca espressa; - specifico, ovvero riferito al credito derivante da tutte le ritenute residue relative ad un singolo periodo d’imposta con necessità di rinnovo annuale; 2. l’evidenza del credito nella dichiarazione annuale della società. Una volta che la società ha avocato a sé le ritenute residue, non è ammesso - però - il ritrasferimento dalla società ai soci di eventuali importi residui di credito. Si è provveduto all’istituzione di un apposito codice tributo "6830" da esporre nella sezione “Erario”, con l’indicazione quale “Anno di riferimento”, dell’anno d’imposta nel quale le ritenute residue sono riattribuite ai soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir). https://studiociraci.com https://distacco-estero.it https://employees-in-italy.com https://italiancompanysetup.com

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DISTACCO ALL'ESTERO IC STUDIO, a seguito dell'esperienza maturata negli ultimi anni, ha deciso di inaugurare una nuova e specifica sezione dedicata al DISTACCO DEI LAVORATORI ALL'ESTERO. I professionisti dello Studio potranno assistere le aziende nei processi di internazionalizzazione come, ormai, i tempi esigono. Per saperne di più visitate il nostro sito dedicato: http://distacco-estero.it

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Split payment - NOVITA' Il c.d. “split payment” (o scissione dei pagamenti) è il meccanismo in base al quale determinati enti/soggetti – committenti o cessionari - pagano al proprio fornitore il corrispettivo al netto dell’IVA per l’acquisto dei beni e dei servizi, mentre la relativa IVA, indicata nella fattura emessa dal fornitore, viene versata all’Erario dai suddetti committenti o cessionari (e non dal fornitore). Modificando l’art. 17-ter, d.P.R. n. 633/1972, il D.L. 50/2017 ha esteso l’applicazione dello “split payment” a tutte le amministrazioni, agli enti ed ai soggetti inclusi nel conto consolidato della Pubblica Amministrazione. Infine, anche alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana si applica il meccanismo in oggetto. Il Decreto prevede altresì che lo “split payment” si applichi anche alle prestazioni di LAVORO AUTONOMO, che subiscono, in sede di fatturazione, una ritenuta d’imposta sul reddito. Le suddette disposizioni si applicano alle operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017. https://studiociraci.com https://italiancompanysetup.com

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Pubblicata la 3° parte del mini-corso (in 4 parti) relativo alla SOLIDARIETA' PASSIVA NEGLI APPALTI e relative tutele. Il link è il seguente: https://dottivociraci.blogspot.it/2017/06/lappalto-e-la-solidarieta-passiva-quali.html La quarta e ultima parte sarà pubblicata il giorno 18 giugno.

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