Srenja Boljunec
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Comunella Jus Vicinia Srenja BOLLIUNZ COMUNE Tajništvo/Segreteria
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COMUNANZA - AGRARNA SKUPNOST JUS COMUNELLE - SRENJE VICINIE V TRŽAŠKI POKRAJINI - IN PROVINCIA DI TRIESTE Spošt. Z veseljem Vas vabimo na POSVET " Zakon 168/17 - Predpisi o skupni lastnini. Skupna lastnina kot primarna pravna ureditev staroselskih skupnosti" NEDELJA 4. FEBRUARJA 2018 ob 9.30 Glavna predavalnica Univerze v Trstu Ob tej priložnosti se bo odvijal občni zbor Agrarne skupnosti. V priponki VABILO. -------------------------------------------------------------------------------------------- Siamo lieti di invitarLa al convegno " L. 168/17 – La normativa sui domini collettivi. I domini collettivi come ordinamento giuridico primario delle comunità originarie" che si terrà domenica 4 febbraio 2018 con inizio alle ore 9.30 presso l'Aula magna dell'Università di Trieste, in occasione dell'assemblea generale della Comunanza Agrarna skupnost che ragruppa 29 Jus Comunelle Srenje Vicinie della Provincia di Trieste con oltre 2000 Consorti, Capifamiglia. Trasmettiamo in allegato l'INVITO. Porgiamo i nostri più cordiali saluti Z lepimi pozdravi Comunanza-Agrarna skupnost Prenos v živo - livestreaming 04.02.2018 http://www.comunanzacomunelle-agrarnaskupnost.eu/
dal Coordinamento Regionale: Gentili Signore Egregi Signori, sicuri del Vostro interesse, Vi giriamo l'invito a questo importante avvenimento, ricordando che il Coordinamento partecipa alle attività del Forum del Terzo settore come invitato permanente. Forum Del Terzo Settore del FVG e Assessorato regionale Sport, Cultura e Solidarietà, in collaborazione con il CSV, organizzano un convegno informativo sulla Riforma del Terzo Settore il giorno 20 gennaio 2018 dalle 9.00 alle 13.00 Auditorium della Regione FVG - via Sabbadini, 31 UDINE L'incontro è rivolto a tutti i rappresentanti delle organizzazioni del Terzo Settore. Verranno presentate le nuove normative che regolano l'associazionismo, il volontariato, le cooperative sociali e gli altri Enti del Terzo Settore. Una riforma importante che coinvolgerà tutte le nostre organizzazioni e che gradualmente entrerà in vigore, con nuove opportunità, una nuova visione nei rapporti con le istituzioni, nuovi vincoli e controlli.
POGLED S PRIMORJA. V soboto 23 vas vabimo, da si nazdravimo pred prazniki na zadnji dan razstave posvečene letu 1917. Razstava z novo postavitvijo bo ponovno odprla prve dni marca 2018.
http://www.s1trail.com/raceguide/ na strani 31 muzej prve svetovne vojne a pagina 31 il museo dedicato alla IGM
http://www.altalex.com/documents/leggi/2017/11/02/domini-collettivi-legge-tutela-territori
LA CAMERA DEI DEPUTATI HA APPROVATO IN VIA DEFINITIVA LA LEGGE SUI DOMINI COLLETTIVI Rafforzata la tutela ambientale dei più importanti patrimoni naturali italiani, a vantaggio delle comunità che da sempre li hanno amministrati, gestiti e sviluppati secondo regole millenarie all’unico scopo di riconsegnarli in tutto il loro valore alle generazioni future A novant’anni dalle leggi che ne imponevano la liquidazione il legislatore riconosce piena dignità e vita ad una storia vivente della nostra Italia. I Domini Collettivi sono la testimonianza di una storia vivente, di una storia vissuta in tempi lunghissimi, con itinerari che possono tranquillamente farsi risalire a momenti assai precedenti alla modernità e che si perdono spesso in età assai remote. Non è un legislatore che li ha creati, né ci sono leggi degli Stati all'origine della loro costituzione. È vero esattamente il contrario: legislatori e leggi si sono mossi unicamente per sopprimerli, o, almeno, per soffocarli, per arginarli, per alterarne la struttura in corrispondenza dei nuovi modelli ufficiali della società borghese. La Camera dei Deputati (relatore On.Romanini) ha oggi trasformato in legge il ddl 4522 già approvato al Senato il 31 maggio scorso (primo firmatario sen. Pagliari). Proprio come al Senato la votazione è stata unanime per riaffermare l’importanza di questi soggetti giuridici nell’ordinamento italiano a tutela e difesa dei più pregiati patrimoni ambientali italiani. Non si dovrebbe mai dimenticare che questi Domini Collettivi costituiscono la voce genuina di popolazioni, che grazie ad essi hanno sopravvissuto e che in essi hanno trasfuso il proprio segno tipico, il proprio costume, identificandosi addirittura in essi. Essi sono la voce di quegli strati profondi della società, che non hanno scritto la storia moderna, che non hanno fatto la rivoluzione francese, di cui non c'è traccia nei Codici Civili moderni, di cui c'è traccia soltanto nelle leggi che ne hanno tentato una sbrigativa ed indistinta liquidazione. Nel 2010 l'ISTAT, con la collaborazione della Consulta Nazionale della Proprietà Collettiva, ha censito nell'ambito del Censimento dell'Agricoltura le proprietà collettive su tutto il territorio nazionale, indicando come dei quasi 17 milioni di ettari di terreno agricolo in Italia, ben 1,668 milioni di ettari (il 9,77%) risulta appartenere a “Comunanze, Università Agrarie, Regole o Comune che gestisce le Proprietà Collettive”. Di queste, sempre secondo i dati ISTAT, l'82% sono ubicate in montagna, il 16% in collina e il 2% in pianura. Nella Provincia Autonoma di Trento l’estensione dei domini collettivi raggiunge il 42% della superficie dell’intero territorio provinciale, mentre in Abruzzo giunge al 49%. I domini collettivi sono distribuiti su tutto l’ambito nazionale, per quanto sull’arco alpino trovino la loro massima estensione e presenza. La fonte di queste realtà giuridiche è l'uso, ossia una fonte che viene dal basso e che esprime le esigenze, gli interessi, i valori circolanti in basso all'interno di comunità locali. Il ripetersi costante di comportamenti osservati da piccoli gruppi locali riflette questa adesione particolaristica ai luoghi, alle cose, esprime genuinamente l'attività quotidiana che si svolge in zone delimitate, restando impressionato dalle qualità geologiche, agronomiche, climatiche di luoghi particolari, da costumi particolari, da storie particolari di etnie particolari. È per questo motivo che la legge non utilizza il termine generico 'usi civici', perché è un vocabolo indeterminato utilizzato in maniera eccessiva ed assolutamente incapace di restituire la multiforme ricchezza di un'infinità di usi locali differenziatissimi. Il compito dei domini collettivi è quello di tutelare i propri beni in modo efficace e duraturo, attraverso strumenti giuridici che si caratterizzano nell’ordinamento italiano per una serie di vincoli alla utilizzabilità del proprio patrimonio, il cui riconoscimento da parte della legge è stato storicamente preceduto da una lungimirante limitazione sorta nella maggior parte dei casi dalla libera scelta, autoimposta, dei titolari aventi diritto al godimento di tali beni. Questo ordinamento dalle origini antiche, stabilisce diritti collettivi di godere e di gestire il territorio. Un ritorno al passato che diventa un’importante azione per il futuro, perché il bosco, le risorse, le fonti ed il pascolo sono ricchezze fondamentali per il territorio. È un patrimonio naturale, culturale ed economico a disposizione della popolazione ed in comproprietà, da conservare e tramandare di generazione in generazione, di padre in figlio. Lo stesso territorio appartenente alle proprietà collettive viene, specie in alcune regioni, continuamente violentato da interessi locali con una frenetica e continua aggressione al paesaggio e diventa fonte di arricchimento per privati a danno della qualità della vita e della salute della cittadinanza, determinando un nuovo oblio delle identità e del patrimonio territoriale. Il conferimento di una personalità giuridica a tutte le varie ipotesi di proprietà collettiva oggi esistenti nel nostro Paese è uno dei più importanti risultati della legge sui domini collettivi oggi approvata. La Consulta nazionale della Proprietà Collettiva, che rappresenta da oltre dieci anni le istanze dei domini collettivi, intende aprire da oggi un serio ed approfondito confronto con le Regioni per predisporre la normativa applicativa della legge oggi approvata. Peraltro, vista per la natura dei beni tutelati attraverso la proprietà collettiva, attraverso di essa si esaltano le libertà economiche, pur con le connaturate limitazioni al trasferimento dei beni immobili a destinazione agrosilvopastorale ed alla loro tutela ambientale. Possono essere portati molteplici esempi di proprietà collettive che hanno garantito lo sviluppo e la prosecuzione di attività economiche con ricadute dirette e ampie su intere comunità e non distruggendo ma anzi esaltando i preziosi ed unici beni ambientali che amministrano: uno dei casi più evidenti ed eclatanti di questa realtà è quello delle Regole ampezzane, proprietarie dei quattro quinti del territorio del Comune di Cortina d'Ampezzo e gestori del parco nazionale delle alpi bellunesi, ma non possiamo dimenticare le Asuc Trentine, le Comunalie parmensi, le Magnifiche comunità di Spinale e Manez e di Fiemme, la Partecipanza di Trino Vercellese, le Università agrarie del Lazio, le Partecipanze Agrarie Emiliane, le Comunanze agrarie umbre, le vicinie e le jus friulane, dal Carso Triestino alla Val Canale.
testo della proposta di legge approvata il 26 ottobre ART. 1. (Riconoscimento dei domini collettivi). 1. In attuazione degli articoli 2, 9, 42, secondo comma, e 43 della Costituzione, la Repubblica riconosce i domini collettivi, comunque denominati, come ordinamento giuridico primario delle comunità origina- rie: a) soggetto alla Costituzione; b) dotato di capacità di autonorma- zione, sia per l’amministrazione soggettiva e oggettiva, sia per l’amministrazione vin- colata e discrezionale; c) dotato di capacità di gestione del patrimonio naturale, economico e cultu- rale, che fa capo alla base territoriale della proprietà collettiva, considerato come com- proprietà inter-generazionale; d) caratterizzato dall’esistenza di una collettività i cui membri hanno in proprietà terreni ed insieme esercitano più o meno estesi diritti di godimento, individualmente o collettivamente, su terreni che il comune amministra o la comunità da esso distinta ha in proprietà pubblica o collettiva. 2. Gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva hanno personalità giu- ridica di diritto privato ed autonomia sta- tutaria. ART. 2. (Competenza dello Stato). 1. La Repubblica tutela e valorizza i beni di collettivo godimento, in quanto: a) elementi fondamentali per la vita e lo sviluppo delle collettività locali; Atti Parlamentari — 2 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4522 b) strumenti primari per assicurare la conservazione e la valorizzazione del pa- trimonio naturale nazionale; c) componenti stabili del sistema am- bientale; d) basi territoriali di istituzioni stori- che di salvaguardia del patrimonio cultu- rale e naturale; e) strutture eco-paesistiche del pae- saggio agro-silvo-pastorale nazionale; f) fonte di risorse rinnovabili da va- lorizzare ed utilizzare a beneficio delle collettività locali degli aventi diritto. 2. La Repubblica riconosce e tutela i diritti dei cittadini di uso e di gestione dei beni di collettivo godimento preesistenti allo Stato italiano. Le comunioni familiari vigenti nei territori montani continuano a godere e ad amministrare loro beni in conformità dei rispettivi statuti e consue- tudini, riconosciuti dal diritto anteriore. 3. Il diritto sulle terre di collettivo go- dimento si caratterizza quando si verifi- cano le seguenti situazioni: a) avere normalmente, e non eccezio- nalmente, ad oggetto utilità del fondo con- sistenti in uno sfruttamento di esso; b) essere riservato ai componenti della comunità, salvo diversa decisione dell’ente collettivo. 4. I beni di proprietà collettiva e i beni gravati da diritti di uso civico sono ammi- nistrati dagli enti esponenziali delle collet- tività titolari. In mancanza di tali enti i predetti beni sono gestiti dai comuni con amministrazione separata. Resta nella fa- coltà delle popolazioni interessate costi- tuire i comitati per l’amministrazione se- parata dei beni di uso civico frazionali, ai sensi della legge 17 aprile 1957, n. 278. 5. I princìpi della presente legge si ap- plicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione. Atti Parlamentari — 3 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4522 ART. 3. (Beni collettivi). 1. Sono beni collettivi: a) le terre di originaria proprietà col- lettiva della generalità degli abitanti del territorio di un comune o di una frazione, imputate o possedute da comuni, frazioni od associazioni agrarie comunque denomi- nate; b) le terre, con le costruzioni di per- tinenza, assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un comune o di una fra- zione, a seguito della liquidazione dei di- ritti di uso civico e di qualsiasi altro diritto di promiscuo godimento esercitato su terre di soggetti pubblici e privati; c) le terre derivanti: da scioglimento delle promiscuità di cui all’articolo 8 della legge 16 giugno 1927, n. 1766; da concilia- zioni nelle materie regolate dalla predetta legge n. 1766 del 1927; dallo scioglimento di associazioni agrarie; dall’acquisto di terre ai sensi dell’articolo 22 della medesima legge n. 1766 del 1927 e dell’articolo 9 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; da operazioni e provvedimenti di liquidazione o da estinzione di usi civici; da permuta o da donazione; d) le terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi ci- vici non ancora liquidati; e) le terre collettive comunque deno- minate, appartenenti a famiglie discendenti dagli antichi originari del luogo, nonché le terre collettive disciplinate dagli articoli 34 della legge 25 luglio 1952, n. 991, 10 e 11 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, e 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97; f) i corpi idrici sui quali i residenti del comune o della frazione esercitano usi ci- vici. 2. I beni di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) e f), costituiscono il patrimonio antico dell’ente collettivo, detto anche patrimonio civico o demanio civico. Atti Parlamentari — 4 — Camera dei Deputati XVII LEGISLATURA A.C. 4522 3. Il regime giuridico dei beni di cui al comma 1 resta quello dell’inalienabilità, dell’indivisibilità, dell’inusucapibilità e della perpetua destinazione agro-silvo-pastorale. 4. Limitatamente alle proprietà collet- tive di cui all’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è fatto salvo quanto previsto dall’articolo 11, terzo comma, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102. 5. L’utilizzazione del demanio civico av- viene in conformità alla sua destinazione e secondo le regole d’uso stabilite dal domi- nio collettivo. 6. Con l’imposizione del vincolo paesag- gistico sulle zone gravate da usi civici di cui all’articolo 142, comma 1, lettera h), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l’ordinamento giuridico garantisce l’interesse della collettività generale alla conservazione degli usi civici per contri- buire alla salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio. Tale vincolo è mantenuto sulle terre anche in caso di liquidazione degli usi civici. 7. Entro dodici mesi dalla data di en- trata in vigore della presente legge, le re- gioni esercitano le competenze ad esse at- tribuite dall’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Decorso tale termine, ai rela- tivi adempimenti provvedono con atti pro- pri gli enti esponenziali delle collettività titolari, ciascuno per il proprio territorio di competenza. I provvedimenti degli enti espo- nenziali adottati ai sensi del presente comma sono resi esecutivi con deliberazione delle Giunte regionali. Il comma 2 dell’articolo 3 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è abro- gato. 8. Negli eventuali procedimenti di asse- gnazione di terre definite quali beni collet- tivi ai sensi del presente articolo, gli enti esponenziali delle collettività titolari con- feriscono priorità ai giovani agricoltori, come definiti dalle disposizioni dell’Unione euro- pea vigenti in materia.