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Studio Bonabitacola

Via Trieste 42, Cesano Maderno, Italy
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Servizi di contabilità aziendale, consulenza fiscale e tributaria

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Sono tre le principali novità in tema di carburanti contenuti nella Legge di bilancio 2018. Procedendo con ordine tra i commi dell'articolo 1 della Legge 205/2017: per prima cosa il comma 920, modificando l’articolo 22 del DPR 633/72 prevede che gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, devono essere documentati con la fattura elettronica. Inoltre, modificando l’articolo 164 TUIR il comma 922 ha previsto che le spese per carburante per autotrazione sono deducibili se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate. infine al comma 924 viene prevista un’agevolazione per gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. In particolare, a tali soggetti spetta un credito d’imposta al 50% del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate dal 1°luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito. Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione.

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Legge di stabilità 2018: fattura elettronica estesa a tutti i soggetti IVA Le disposizioni in materia di fatturazione elettronica previste nella legge di bilancio 2018 rientrano tra le misure mirate ad aumentare la capacità dell’amministrazione di prevenire e contrastare efficacemente l’evasione fiscale e le frodi IVA. Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica riguarda tutti i soggetti IVA e scatterà dal 1° gennaio 2019. In particolare il comma 909 prevede che per razionalizzare il procedimento di fatturazione e registrazione, siano emesse esclusivamente fatture elettroniche per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, e le relative variazioni, effettuate tra soggetti: • residenti, • stabiliti • identificati nel territorio dello Stato. Per tale obbligo, gli operatori economici possono avvalersi di intermediari per la trasmissione delle fatture elettroniche, ferme restando le responsabilità del soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio. Sono esonerati da tali disposizioni solo i soggetti che operano in regime di vantaggio e coloro che applicano il regime forfettario . In merito agli scambi con operatori non stabiliti nel territorio dello Stato, i soggetti passivi IVA trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazioni di servizi effettuate e ricevute, verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello stato, salvo quelle per le quali è emessa una bolletta doganale e quelle per le quali siano state emesse e ricevute fatture elettroniche. La trasmissione telematica deve essere effettuata entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento comprovante l’operazione. L’emissione di fatture con modalità diverse da quelle elettronica sarà considerata non emessa e come tale sarà sanzionata. Gli obblighi di conservazione si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’Agenzia delle Entrate. L’utilizzo della fattura elettronica riduce di 2 anni i termini per l’accertamento per i soggetti che garantiscono tracciabilità dei pagamenti ricevuti e effettuati sopra i 500 euro Per quanto riguarda la fattura elettronica verso i consumatori finali, la norma chiarisce che le fatture elettroniche emesse nei confronti dei consumatori finali sono rese disponibili a questi ultimi dai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate; una copia della fattura elettronica ovvero in formato analogico sarà messa a disposizione direttamente da chi emette la fattura. È comunque facoltà dei consumatori rinunciare alla copia elettronica o in formato analogico della fattura Previsto inoltre che al 1º luglio 2018, la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi obbligatorie per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori

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Cedolare secca canoni concordati: Legge di Bilancio 2018 La Legge di Bilancio 2018 ha apportato delle modifiche relativamente alla disciplina della cedolare secca. Al comma 16, infatti, è previsto che l’aliquota ridotta, pari al 10% (per particolari Comuni) è applicabile fino al 2019 prorogando, pertanto, di due anni il diritto a tale agevolazione. Come noto, infatti, l’art. 9, comma 1, D.L. n. 47/2014 prevedeva l’applicazione della cedolare secca con l’aliquota ridotta al 10%, per il quadriennio 2014 - 2017. Tale percentuale si applica ai contratti a canone concordato, (quelli stipulati secondo le disposizioni di cui agli artt. 2, comma 3, e 8, Legge n. 431/98) relativi ad abitazioni ubicate nei Comuni di cui all’art. 1, comma 1, lett. a) e b), D.L. n. 551/88 e negli altri Comuni ad alta tensione abitativa, individuati dal CIPE. Si rammenta che tale agevolazione è riconosciuta anche per il contratto a canone concordato relativo ad un immobile ubicato in un Comune per il quale è stato deliberato lo stato di emergenza nei 5 anni precedenti il 28.5.2014, ovvero in un Comune colpito da eventi eccezionali (a prescindere dal requisito dell’alta tensione abitativa) nonché nel caso in cui il contratto sia stipulato per soddisfare le esigenze abitative di studenti universitari.

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Bonus mobili 2018: confermato dalla Legge di bilancio Numerose le misure contenute nel cd "pacchetto casa" nella Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017). In particolare, una delle proroghe contenuta nel comma 3 dell'articolo unico della legge di stabilità, riguarda il cd. bonus mobili. Infatti, anche per l'anno 2018 è confermata l’agevolazione fiscale al 50% per le spese effettuate per l’acquisto di: mobili; grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica; finalizzati all’arredo di immobili oggetto di ristrutturazione, con lavori avviati nel 2017 o nel 2018. Come previsto dalla normativa precedente, è confermato l’importo massimo di 10.000 euro per immobile.

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Bonus sport: le novità nella Legge di stabilità 2018 Sono numerose le misure contenute nel cd. Pacchetto Sport nella Legge di bilancio 2018. In primo luogo è previsto un credito d'imposta ammodernamento impianti calcistici (Comma 352) a favore delle società appartenenti: alla Lega di serie B; alla Lega Pro; alla Lega nazionale dilettanti; che ammodernano gli impianti calcistici. Il credito è pari al 12% dell'ammontare degli interventi di ristrutturazione degli impianti, fino ad un massimo di 25.000 Euro. Le società interessate potranno accedere al credito d'imposta nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis. Un decreto, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, individuerà le modalità di attuazione del credito. La seconda novità riguarda l'istituzione di società sportive dilettantistiche con scopo di lucro (Commi 353-361) che si concretizza nella possibilità di esercitare attività sportive dilettantistiche anche con scopo di lucro, attraverso una delle forme di società previste dal Libro V del codice civile. In tal caso lo statuto deve contenere: nella denominazione o ragione sociale, la dicitura «società sportiva dilettantistica lucrativa»; nell'oggetto o scopo sociale, lo svolgimento e l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche; il divieto per gli amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate alla medesima federazione sportiva o disciplina associata ovvero riconosciute da un ente di promozione sportiva nell'ambito della stessa disciplina; l'obbligo di prevedere nelle strutture sportive, in occasione dell'apertura al pubblico dietro pagamento di corrispettivi a qualsiasi titolo, la presenza di un «direttore tecnico» che sia in possesso del diploma ISEF o di laurea quadriennale in Scienze motorie o di laurea magistrale in Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie (LM47) o in Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate (LM67) o in Scienze e tecniche dello sport (LM68), purché in possesso della laurea triennale in Scienze motorie. Queste società, nel caso in cui abbiano ottenuto il riconoscimento da parte del CONI, godono della riduzione alla metà dell'IRES. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti previsti dal regolamento UE 14097/2013 del 18.12.2013 relativo agli aiuti de minimis. I servizi di carattere sportivo, resi dalle società sportive dilettantistiche lucrative riconosciute dal CONI, nei confronti di chi pratica l'attività sportiva a titolo occasionale o continuativo in impianti gestiti da tali società, sono soggetti all'aliquota IVA del 10% (n. 123-quater della Tabella A, parte III, del DPR 633/72). Le collaborazioni rese a favore delle società sportive dilettantistiche lucrative costituiscono oggetto di contratti di collaborazione coordinata continuativa, e i relativi compensi costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. I collaboratori, a partire dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, sono iscritti al fondo pensioni lavoratori dello spettacolo istituito presso l'INPS. Per i primi 5 anni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio, la contribuzione a tale fondo è dovuta nei limiti del 50% del compenso spettante al collaboratore. La Legge di stabilità 2018 istituisce anche un credito d'imposta erogazioni liberali per ristrutturazione impianti sportivi pubblici (Commi 363-366) prevedendo un credito d'imposta per coloro che nel corso del 2018 effettuano erogazioni liberali in denaro fino a 40.000 Euro per interventi di restauro o ristrutturazione di impianti sportivi pubblici, anche se destinati ai soggetti concessionari. Il credito è pari al 50% delle erogazioni effettuate, nel limite del 3 per mille dei ricavi annui, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione in 3 quote annuali di pari importo. Il credito non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali devono comunicare all'Ufficio per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'ammontare delle somme ricevute e la loro destinazione. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di erogazione, e fino all'ultimazione dei lavori di ristrutturazione, i soggetti devono comunicare all'Ufficio per lo sport lo stato di avanzamento lavori. Con decreto, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018, dovranno essere fornite le disposizioni applicative necessarie. Prevista infine una nuova franchigia per compensi da attività sportiva dilettantistica (Comma 367). In particolare viene aumentato da 7.500 a 10.0000 Euro il limite entro cui le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi erogati (di cui alla lett. m) del comma 1 dell'art. 67 del TUIR): ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici per prestazioni di natura non professionale da parte di cori, bande musicali e filodrammatiche che perseguono finalità dilettantistiche; nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unione Nazionale per l'Incremento delle Razze Equine (UNIRE), dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto non concorrono a formare il reddito.

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Legge di stabilità 2018: modificate le detrazioni per il risparmio energetico. Tra novità e proroghe, ecco cosa è cambiato. Il comma 3 dell'articolo unico della legge di bilancio 2018 (L. 205/2017) contiene proroghe e novità. In particolare, vengono apportate modifiche al DL 63/2013 prevedendo che nell’articolo 14 concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica: le parole 31.12.2017 siano sostituite da 31.12.2018; le detrazioni siano ridotte al 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2018 per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/ 2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A. In sede di conversione in legge del DDL è stato previsto che la detrazione si applichi al 65% per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013 e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02; impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro; spese sostenute all’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione. Le detrazioni sono al 50 % per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Per poter beneficiare della suddetta detrazione gli interventi in oggetto devono condurre a un risparmio di energia primaria (PES) , pari almeno al 20%. La detrazione al 50% si applica anche alle spese sostenute nell’anno 2018 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. In sede di conversione in legge del DDL è stato modificando il comma che 2-ter dell’articolo 14 in merito alla possibilità di cedere il credito d’imposta. In particolare viene estesa tale possibilità per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica, anche se effettuati sulla singola unità immobiliare . La sussistenza delle condizioni per accedere alle detrazioni devono essere asseverate da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici . Le detrazioni sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari (Iacp) per interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di loro proprietà, ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse possedute e assegnati in godimento ai propri soci. Inoltre è stato confermato il cd. sisma bonus, per le spese relative agli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetta una detrazione dell’80%, se gli interventi determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore; dell’85% se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

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ISA 2017: prorogati gli studi di settore fino al 2018 La Legge di bilancio 2018, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale il 29.12.2017 prevede lo slittamento al 2018 dell'entrata in vigore degli indici sintetici di affidabilità che avrebbero dovuto sostituire gli studi di settore. Si ricorda che il decreto fiscale collegato alla Stabilità 2017 (D.L. 193/2016) prevedeva che a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31/12/2017, fossero introdotti gli ISA, ossia gli Indicatori di affidabilità fiscale. Disciplinati dal D.L. del n. 50/2017, gli ISA sono stati introdotti, in sostituzione degli studi di settore, per favorire l'assolvimento degli obblighi tributari e incentivare l’emersione spontanea di redditi imponibili. Nella sezione “Bozze modello reddito 2018” del sito dell’Agenzia delle Entrate, da settembre è possibile scaricare le bozze dei modelli riguardati le imprese (Quadro F) e i soggetti professionisti (Quadro G), insieme con i modelli per le singole attività (cd. Modelli dati ISA). Dai Modelli Dati ISA, inerenti ai dati contabili di imprese, non si rileva alcuna differenza tra le imprese in contabilità ordinaria e quelle in contabilità semplificata; ciò fa supporre che anche alle imprese che adottano il regime di contabilità semplificata, improntato al criterio di cassa, potranno essere richiesti i dati relativi alle valorizzazioni delle rimanenze finali. Invece nel quadro G, dedicato ai professionisti, è confermata la spartizione tra tipologie di incarico, già adottata per gli studi di settore.

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Detrazione degli abbonamenti al trasporto pubblico nella Legge di Bilancio 2018 La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni per il trasporto pubblico effettuati direttamente o dal datore di lavoro come benefits La Legge di bilancio 2018 reintroduce agevolazioni fiscali per gli abbonamenti al trasporto pubblico. Vengono previste due diverse tipologie di agevolazioni: • la prima destinata agli abbonamenti effettuati direttamente dalle persone fisiche che tornano a rientrare tra gli oneri detraibili al 19%; si tratta delle spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale per un importo non superiore a 250 euro; • la seconda riguarda i datori di lavoro e prevede che le somme erogate o rimborsate alla generalità o a categorie di dipendenti o le spese dallo stesso direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari che si trovano fiscalmente a carico, non concorrono a formare il reddito.

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