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Studio Rag. Chiara Tofani

Via Pistoiese, 174, Campi Bisenzio, Italy
Tax Preparation Service

Description

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- Consulenza commerciale, societaria, fiscale per le azienze a 360°
- Assistenza fiscale persone fisiche
- Centro CAF
- Contratti d'affitto - Consulenza commerciale, societaria, fiscale
- Elaborazione contabilità aziende sia ordinaria che semplificata
- Pratiche camerali
- Pratiche enti locali
- Modello Unico
- Centro CAF (730- Imu - Tasi - Red - Isee)
- Contratti d'affitto

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18 DICEMBRE 2017 SALDO IMU - TASI 2017 TASI - Versamento SALDO 2017 SOGGETTI: Possessori o detentori di: fabbricati (compresa l'abitazione principale di lusso); e di aree edificabili. (Tra i soggetti esclusi dalla TASI si ricordano in particolare le abitazioni principali non di lusso, i terreni agricoli e le aree edificabili possedute e/o condotte da coltivatori diretti e IAP) ADEMPIMENTO: Versamento del saldo TASI 2017 MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA IMU - Versamento SALDO 2017 SOGGETTI: Proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento su beni immobili per i quali l'IMU è dovuta ADEMPIMENTO: Versamento del saldo IMU 2017 MODALITA’: Modello F24 con modalità telematiche per i titolari di partita Iva, ovvero secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, D.L. n. 66/2014 per i non titolari di partita IVA

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Lo show continua...roba da pazzi! Prendono in giro contribuenti e tutti i professionisti interessati!

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Vergogna!!! e' stata prorogata oggi 20 Luglio 2017 la scadenza del pagamento delle tasse del 30 giugno al 31 luglio e del 31 Luglio al 20 Agosto. Non possiamo lavorare così!

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Viene posticipato dal 31 maggio al 12 giugno 2017 il termine di trasmissione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva relativi al primo trimestre del 2017. Il differimento è contenuto nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Economia e delle Finanze. Il provvedimento è stato firmato dal Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e dal Presidente Paolo Gentiloni, è stato registrato dalla Corte dei Conti ed è in via di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.

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Novità per chi ha debiti con il fisco: dal 1° luglio l'Agenzia delle entrate può pignorare il conto corrente Il contribuente che riceve la notifica del pignoramento conto corrente, per impedirlo e difendersi, deve presentare entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento una richiesta di rateizzazione. Dal primo luglio di quest'anno pignorare il conto corrente, in caso di debiti fiscali e cartelle esattoriali, diventa più facile e veloce. La nuova Agenzia delle Entrate-Riscossione (che ha preso il posto di Equitalia) avrà la facoltà di accedere a diverse banche dati, procedendo al pignoramento dei conti correnti, in modo diretto senza dover richiedere l’apposita autorizzazione al giudice. Ma soprattutto le somme saranno immediatamente bloccate e rigirate al Fisco, per gli importi a debito: è questa la vera novità. Come avviene il sequestro In pratica l’Agenzia delle Entrate-Riscossione nel momento stesso in cui notifica la cartella esattoriale non deve rivolgersi al giudice per citare in giudizio il debitore e attendere la sentenza, in quanto la cartella di pagamento è in sé già un atto esecutivo al pari dell’atto di precetto (ossia l’atto che intima al debitore il pagamento del debito entro 10 giorni dalla notifica) e pertanto può procedere al pignoramento conto corrente, se passati 60 giorni dalla notifica la cartella esattoriale non è stata pagata. Trascorso il suddetto termine l’Ente della riscossione, può subito inviare alla banca l’atto di pignoramento ancora prima di notificarlo all’interessato, per poi invitare quest’ultimo al pagamento di quanto dovuto entro altri 60 giorni. Se il debitore poi, persevera e continua non pagare quanto dovuto il Fisco richiede alla banca di versare l’importo pari al debito, senza necessità di rifarsi a un giudice per far emettere il relativo provvedimento. Ma come difendersi dal pignoramento? Il contribuente che riceve la notifica del pignoramento conto corrente, per impedirlo e difendersi, deve presentare entro 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento una richiesta di rateizzazione. Solo una volta accettata la richiesta di dilazione della cartella e pagata la prima rata del piano di ammortamento, il contribuente può presentare la richiesta di sblocco del conto corrente.

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UN ARTICOLO DI OGGI DEL SOLE 24 H, CI DA IMPORTANTI DELUCIDAZIONI IN MERITO AL PAGAMENTO DEGLI F24, F24 CON CREDITI DA 730 O CREDITO RENZI, NEL CASO DI COMPENSAZIONE CON TALI CREDITI SARA' SEMPRE POSSIBILE PROVVEDERE AL PAGAMENTO TRAMITE HOME BANKING SENZA L'OBBLIGO DI INVIARLO TRAMITE IL CANALE ENTRATEL. Riporto l'articolo di oggi: Bonus Renzi senza F24 telematico Spazio all’uso dell’home banking anche per i crediti da modello 730 Il bonus Renzi da 80 euro al mese e i crediti rimborsati dai sostituti a seguito di liquidazione del 730 sono esclusi dall’obbligo di presentazione dell’F24 telematico. La precisazione è stata fornita dall’agenzia delle Entrate in occasione del quindicesimo Forum lavoro organizzato dalla Fondazione studi dei consulenti del lavoro e che si è svolto ieri. Si tratta della prima indicazione ufficiale, che arriva a seguito dei dubbi relativi alle novità in materia di compensazione introdotte dal 24 aprile a opera del decreto legge 50/2017. I chiarimenti delle Entrate Durante il forum i consulenti del lavoro hanno sottoposto alla direzione centrale normativa dell’Agenzia domande per comprendere quali crediti utilizzati in F24 non comportino l’obbligo di utilizzare il canale telematico (Entratel o Fisconline). In base alle risposte fornite, che però arrivano a tempo scaduto, considerato che il primo F24 con scadenza 16 maggio è già stato presentato), qualora nell’F24 siano presenti solo queste tipologie di crediti, il sostituto d’imposta può continuare a utilizzare il canale tradizionale dell’home banking. L’Agenzia ha quindi recepito le indicazioni che erano state fornite sia dai primi commentatori della norma che dalla Fondazione studi attraverso la circolare 4/2017. Nel documento è stato infatti precisato che i crediti da 730, così come il bonus Renzi, non hanno natura di crediti da ritenute, e conseguentemente non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, comma 49 bis, del Dl 223/2006, modificato dal 24 aprile dall’articolo 3, comma 3, del Dl 50/2017, che ha esteso l’obbligo di presentazione dell’F24 telematico. Forniti questi importanti chiarimenti, l’Agenzia ha anche anticipato l’emanazione di un prossimo provvedimento che dovrebbe contenere una puntuale indicazione dei crediti (e quindi dei relativi codici tributo) che comportano l’obbligo di utilizzo dei servizi telematici. Non è stato, invece, chiarito se il termine del 1° giugno, citato nella risoluzione dell’agenzia delle Entrate n. 57/2017 come data a decorrere dalla quale inizieranno i controlli sull’obbligatorietà dell’F24 telematico, debba di fatto essere interpretato nel senso che fino al 31 maggio i sostituti possono ancora utilizzare il tradizionale canale dell’home banking. Pur comprendendo la ratio delle nuove regole, quale ribadita dall’amministrazione finanziaria, cioè quella di aumentare il presidio delle compensazioni che di fatto consentono un utilizzo immediato e incontrollato dei crediti maturati (nel corso dell’anno o a fine anno), l’immediata entrata in vigore delle stesse ha creato diverse difficoltà causate sia dai dubbi in merito ai crediti da usare con l’F24 telematico (solo oggi chiariti), sia dalla reali esigenze di aziende e professionisti di dotarsi di una nuova procedura, nonché di rivedere la propria organizzazione dei servizi di pagamento.

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Novità sul pagamento degli F24

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Ravvedimento F24 a saldo zero Con la Risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito quale sia la corretta sanzione da ravvedimento applicabile per la regolarizzazione dell’omessa presentazione al versamento di un Modello F24 a saldo zero per effetto di compensazioni. - 1/9 di 50 euro 5,56 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato entro i primi 5 giorni lavorativi dall’omissione - 1/9 di 100 euro 11,11 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i primi 5 giorni lavorativi ma entro 90 giorni dall’omissione - 1/8 di 100 euro 12,50 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i 90 giorni ma entro 1 anno dall’omissione - 1/7 di 100 euro 14,29 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre 1 anno ma entro 2 anni dall’omissione - 1/6 di 100 euro 16,67 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato oltre i due anni dall’omissione - 1/5 di 100 euro 20 euro Se il Modello F24 a saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell’articolo 24 della Legge 7 gennaio 1929, n. 4 (c.d. PVC).

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A decorrere dall’1/1/2017 le imprese in contabilità semplificata determinano il reddito in base al principio di cassa invece che di quello di competenza Si tratta di una vera e propria rivoluzione dato che il principio precedente veniva applicato fin dal 1974. In particolare, il reddito d’impresa sarà pari alla differenza tra l’ammontare dei ricavi / altri proventi percepiti (incassati) e quello delle spese sostenute (pagate) nel periodo di imposta di riferimento. Fino al 2016, invece, il reddito dei contribuenti in contabilità semplificata, veniva determinato in base alla differenza dei ricavi prodotti e costi sostenuti a prescindere dall’ effettivo incasso e pagamento delle rispettive fatture. Alla differenza tra incassi e pagamenti andranno aggiunti l’autoconsumo, i redditi immobiliari, le plusvalenze, le sopravvenienze attive e sottratte le minusvalenze e le sopravvenienze passive. Non rileveranno ai fini della determinazione del reddito le rimanenze iniziali / finali. Il reddito del primo periodo d’imposta in cui è applicabile il principio di cassa è ridotto “dell’importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell’esercizio precedente secondo il principio della competenza”. Al fine di evitare salti o duplicazioni di tassazione, nel caso di passaggio dal principio di cassa a quello di competenza, e viceversa, “i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito non vanno più considerati nella determinazione del reddito degli anni successivi”. Per le società di persone e le ditte individuali in contabilità semplificata, anche la base imponibile IRAP è determinata sulla base del principio di cassa applicato ai fini reddituali. I soggetti che adottano la contabilità semplificata possono seguire tre diversi metodi per ottemperare agli obblighi contabili: Metodo 1: oltre alla tenuta dei libri IVA, devono annotare cronologicamente in 2 distinti registri i ricavi percepiti / spese sostenute indicando per ciascun incasso / spesa: - il relativo importo; - le generalità / indirizzo / Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento; - gli estremi della fattura / altro documento emesso. In detti registri vanno anche annotati gli altri componenti positivi / negativi di reddito. Metodo 2: i registri IVA possono sostituire i citati registri (Incassi / Pagamenti), qualora siano annotate separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In luogo delle singole annotazioni relative agli incassi / pagamenti, nel caso in cui l’incasso o il pagamento non sia avvenuto nell’anno di registrazione, nei registri IVA va riportato l’importo complessivo dei mancati incassi e dei mancati pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. Questi documenti vanno poi registrati separatamente nell’anno in cui avviene l’incasso o il pagamento. Metodo 3: a seguito di opzione vincolante per almeno un triennio, il contribuente può tenere i registri IVA senza le annotazioni relative agli incassi ed ai pagamenti, integrandoli con le annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA. In tal caso, si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella di incasso o di pagamento. OPZIONE REGIME ORDINARIO È confermata la possibilità di optare per il regime ordinario (contabilità ordinaria). L’opzione ha effetto fino a revoca, con un periodo minimo di 3 anni.

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