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Studio Legale Behare

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MULTE STRADALI: IL TERMINE DI PRESCRIZIONE E' E RIMANE QUINQUENNALE, ANCHE A SEGUITO DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA ESATTORIALE. L'OPPOSIZIONE VA PROPOSTA AVANTI IL GIUDICE DI PACE COMPETENTE IN RELAZIONE AL LUOGO DELLA ORIGINARIA VIOLAZIONE, E NON E' SOGGETTA A TERMINI DI DECADENZA IL CASO: Il Giudice di Pace di Milano è stato investito di opposizione ad opera di contribuente, patrocinato dallo Studio Legale Behare, che si è visto recapitare da Equitalia una ingiunzione di pagamento derivante in gran parte da contravvenzioni al Codice della Strada elevate fra gli anni 1998 e il 2007. Il Giudice di Pace di Milano, in linea con la posizione assunta, fra l'altro, dai giudici di pace di Piacenza, Genova, Brescia, ha respinto al mittente la tesi che Equitalia e i vari "Enti Impositori" si ostinano a sostenere, vale a dire la applicabilità dell’art. 2953 c.c. (c.d. actio iudicati), con conseguente dilatazione in dieci anni del termine di prescrizione, per il sol fatto di trovarsi di fronte ad un titolo esecutivo di derivazione amministrativa non opposto (quale è il verbale di contestazione di violazione a norme del codice della strada), ovvero ed anche di fronte ad una cartella esattoriale non opposta. Il Giudice di Pace ribadisce che la mancata opposizione alla cartella esattoriale comporta sì la conseguenza dell'incontestabilità del credito, ma non è per ciò solo suscettibile di provocare gli effetti processuali riservati ai provvedimenti giurisdizionali, i quali ultimi si prescrivono nel termine superiore di dieci anni. L'Art. 28 L. 689/81, richiamato espressamente dall'Art. 209 CdS, dispone dunque incontestabilmente che il diritto a riscuotere le somme si prescrive in cinque anni dalle singole violazioni, fatta salva la notifica di atti interruttivi (costituiti, ad esempio, da intimazioni di pagamento e preavvisi di fermo amministrativo). Il Giudice di Pace, infine, ribadisce un principio, ovvio, e tuttavia sempre oggetto di contestazione da parte della difesa degli "Enti impositori": qualora si contesti in giudizio il diritto di Equitalia, e per essa degli Enti impositori, di procedere ad esecuzione forzata eccependo circostanze estintive, quale l'avvenuta prescrizione del credito, si verte nell'ipotesi di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 cpc, come tale svincolata da termini perentori di decadenza. Qui di seguito il link alla sentenza integrale per info e informazioni: avv.ivan@studiobehare.it https://drive.google.com/file/d/0B1ggl2PsjwzLVmtlelNFcHhqSzA/view?usp=sharing

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L’ANNULLAMENTO DELL’ATTO IN AUTOTUTELA NON ESIME L’AMMINISTRAZIONE DAL PAGARE LE SPESE DI LITE AL CITTADINO-CONTRIBUENTE CHE IMPUGNI IN SEDE GIURISDIZIONALE UNA INGIUNZIONE DI PAGAMENTO ILLEGITTIMA Il caso: Un cittadino, assistito dallo Studio legale Behare, ha impugnato avanti il giudice di Pace di Milano un’ingiunzione di pagamento di euro 1.690,00 relativa a contravvenzioni al codice della strada elevate nel 2010 (importo pressoché triplicato rispetto alle sanzioni originarie nel giro di sei anni) sostenendo, tra l’altro, l’avvenuta prescrizione del credito del Comune, essendo infruttuosamente decorsi cinque anni dalla notificazione dei rispettivi verbali. Il Comune, una volta citato in giudizio, “correva ai ripari” provvedendo ad annullare “in autotutela” l’ingiunzione; lo Studio insisteva tuttavia perché la “cessazione della materia del contendere” venisse pronunciata con sentenza, con conseguente addebito delle spese legali in capo al Comune in base al principio della “soccombenza virtuale”, e così il Giudice di Pace ha corerttamente stabilito. Cosa sarebbe successo se il cittadino non avesse impugnato nel termine di 30 giorni l’ingiunzione di pagamento? La pretesa del Comune inesistente ed indebita, perché prescritta, si sarebbe materializzata in un “titolo esecutivo” irretrattabile, perché non impugnato. L’esecuzione esattoriale e le “ganasce” sull’auto del Cittadino avrebbero fatto il resto. Attenzione massima dunque: le pubbliche Amministrazioni inondano i Contribuenti di ingiunzioni e cartelle esattoriali per crediti in buona parte inesigibili perché prescritti, secondo una becera logica della “pesca a strascico”; occorre armarsi di tenaglie e reagire, con le azioni giudiziarie appropriate, per spezzare le maglie di una vieppiù insostenibile oppressione fiscale e sanzionatoria.

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Continua l'offensiva contro #Equitalia, #multe e #CartelleEsattoriali-spazzatura; altro successo ottenuto a Piacenza. per info: avv.ivan@studiobehare.it

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#Equitalia #multe #CartelleEsattoriali; Altro successo 👍💪 per info: avv.ivan@studiobehare.it

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"Il processo civile telematico richiede, per la sua piena operatività, e per usufruire dei suoi benefici, allo stato in buona parte solamente potenziali, la totale scomparsa della carta. Senza vie di mezzo. Senza regimi transitori" Stefano Carboni (Oristano), un giudice illuminato http://www.questionegiustizia.it/articolo/in-difesa-del-processo-civile-telematico_14-10-2015.php Un monito a tutti quei giudici-dinosauri affezionati alla carta, ai loro alibi, ai continui ostacoli e adempimenti inutili a cui ci sottopongono e ci vessano; o vi adeguate, o siete CONDANNATI ALL'ESTINZIONE!; BASTA COPIE DI CORTESIA fatecela Voi un cortesia. Installate un secondo monitor (se non ve lo passa il ministero, li avete100 euro???), per leggervi comodamente gli atti e i documenti di causa. Oppure, se proprio dovete (tuttavia, think before printing....) stampateveli!

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Altra vittoria contro l'Agenzia delle Entrate, con in più la soddisfazione di vedere condannato lo Stato a pagare le spese. Le statistiche del 2015 dicono che davanti alle commissioni tributarie provinciali il contribuente ottiene una sentenza totalmente o parzialmente favorevole nel 45% dei casi. Noi otteniamo successi nel 90% dei casi. Competenza, esperienza, perseveranza. Per info: avv.ivan@studiobehare

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